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Via libera a firma digitale dei disabili su liste elettorali
Consulta, illegittime norme che prevedono dichiarazione verbale
La dignità umana "è compromessa ogni volta in cui è lo stesso ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione, in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività". È quanto si legge nella sentenza numero 3, depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, numero 108 e 2, comma 6, del Codice dell'amministrazione digitale, nella parte in cui non prevedono per l'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere una lista di candidati per le elezioni. . La sentenza - spiega un comunicato della Consulta - ha ritenuto che oggi, in forza dello sviluppo tecnologico, non è più adeguato lo strumento, risalente a quando non esisteva la firma digitale, che l'ordinamento ha tradizionalmente messo a disposizione per queste specifiche situazioni, prevedendo che i presentatori di una lista di candidati, che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. . Questa procedura presuppone, infatti, "che i soggetti abilitati a ricevere la dichiarazione verbale e i testimoni si rechino nel domicilio della persona con disabilità, con la conseguenza che a quest'ultima è imposto di attivarsi al fine di ottenere tale presenza, di sostenere gli eventuali oneri economici, e, se del caso, di tollerare una interferenza sulla propria riservatezza". . In questi termini, la preclusione all'utilizzo della firma digitale anche per le persone con disabilità determina il paradosso per cui è l'ordinamento giuridico che, anziché rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, introduce esso stesso "un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all'esigenza di verificare l'autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti conseguibile consentendo all'elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica per sostenere la lista di candidati". Ciò determina l'illegittimità costituzionale della suddetta preclusione, conclude il comunicato della Consulta. . La questione era stata sollevata con ordinanza dal Tribunale di Civitavecchia, ed aveva ricevuto il sostegno dell'Associazione Luca Coscioni.
C.Stoecklin--VB